COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. ORSO CENTINAROLA avverso sanzioni merito gara S. Orso Centinarola – Vadese, dell’11.11.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 52 del 15.11.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. S. ORSO CENTINAROLA avverso sanzioni merito gara S. Orso Centinarola – Vadese, dell’11.11.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 52 del 15.11.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. S. Orso Centinarola la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver, al termine della gara, alcuni esagitati insultato e minacciato la terna arbitrale; per aver inoltre atteso l’uscita dallo spogliatoio dell’Arbitro e dei due Assistenti e, nel mentre gli stessi si dirigevano verso l’autovettura per allontanarsi dall’impianto sportivo, li circondavano con fare minaccioso ed uno di questi, con la mano, spingeva il volto di un A.A. senza causare alcuna ulteriore conseguenza fisica”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. S. Orso Centinarola chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata, rapportandola all’effettiva gravità dei fatti.
Deduceva la reclamante, anche avanti questa Commissione, la fattiva collaborazione dei propri dirigenti al fine di tutelare l’incolumità degli Ufficiali di gara, sia pur non riuscendo ad evitare il lieve contatto di una persona, comunque estranea alla Società, con un Assistente Arbitrale nel parcheggio.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato, tra l’altro, che, al momento di lasciare l’impianto sportivo, uno dei cinque o sei sostenitori locali presenti, mise due dita sotto il mento ad un suo Assistente, mentre un altro gli teneva la giacca, impedendo loro con ciò di aprire le porte dell’autovettura per qualche momento. Gli stessi esagitati proferirono insulti nei loro confronti, bussando altresì sui vetri dell’auto. Accompagnava la Terna Arbitrale un addetto ai servizi della Società ospitante che indossava la divisa sociale.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, uditi il Direttore di gara e la Società, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, risulta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine ai fatti loro contestati.
A norma del 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva, le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, alla luce dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. S. Orso Centinarola riduce ad € 300,00 (trecento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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