COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. RINASCITA PRIMAVERA avverso sanzioni merito gara Rinascita Primavera – F.lli Ballarin, del 12.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. RINASCITA PRIMAVERA avverso sanzioni merito gara Rinascita Primavera – F.lli Ballarin, del 12.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Mendozza Antonio, tesserato per la S.S. Rinascita Primavera, la sanzione della squalifica fino all’11 novembre 2008 perché “allontanato dal terreno di gioco per proteste e condotta intimidatoria nei confronti dei componenti della panchina avversaria, si dirigeva di corsa verso la stessa e colpiva con un violento calcio al volto il calciatore di riserva della Società ospitata Bucaloni Maurizio cagionandogli lesioni personali per le quali necessitavano cure presso il locale pronto soccorso”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Rinascita Primavera, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo pertanto l’annullamento della sanzione impugnata.
A dire della reclamante, l’Arbitro avrebbe male interpretato l’intervento in campo del Mendozza, finalizzato unicamente a sedare gli animi dei propri calciatori.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato la condotta ascritta, con certezza, al Mendozza, precisando che lo stesso, dopo essere stato allontanato, si diresse verso la panchina della squadra avversaria ed, ivi giunto, colpì un componente della stessa con un calcio al volto, lasciandogli l’impronta della scarpa sulla tempia e provocandogli evidente stordimento.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara, ritiene che il gravame non possa essere meritevole di accoglimento.
I fatti, come risultanti dagli atti ufficiali, non lasciano dubbi circa la loro gravità e la responsabilità del Mendozza, dovendo quindi essere disattese le affermazioni contrarie della reclamante.
Il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali ed in particolare del referto arbitrale e delle successive dichiarazioni del Giudice di gara, ribadiscono l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico).
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Rinascita Primavera ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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