COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO A.C. PIANDIMELETO avverso esito gara Cantianese – Piandimeleto, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO A.C. PIANDIMELETO avverso esito gara Cantianese – Piandimeleto, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – La Commissione Disciplinare, - visto il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Piandimeleto; - letta l’attestazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dalla quale è emerso che il calciatore Rosetti Emanuele risulta tesserato a favore dell’A.S.D. Cantianese Calcio a far data dal 31 ottobre 2006; - ritenuto che è pregiudiziale la decisione della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. circa la regolarità del tesseramento del calciatore Rosetti Emanuele, nato il 15 febbraio 1969, in favore dell’U.S. Cantianese Calcio, risultando agli atti che lo stesso: o è tecnico iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., a seguito di ammissione al corso in soprannumero secondo il punto 3 del Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Base affidata al Comitato Regionale Marche, pubblicato sul Com. Uff. n. 20, in data 21 settembre 2006, dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; o pur non risultando tesserato, ha prestato, nella stagione sportiva in corso, attività di tecnico a favore dell’U.S. Falco Acqualagna, nella squadra Juniores Regionale, nelle gare da questa disputate in data 16, 23 e 30 settembre e 7, 14, 21 e 28 ottobre, ordina stante la sospensione del presente procedimento, trasmettersi gli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con richiesta di giudizio in merito. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it