COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTEFORTINO avverso esito gara A.S. Montefortino – Torrese Calcio, del 11.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTEFORTINO avverso esito gara A.S. Montefortino – Torrese Calcio, del 11.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 29 novembre 2006, quindi ben oltre i sette giorni successivi all’11 novembre 2006, data di effettuazione della gara. Lo stesso gravame risulta altresì inammissibile per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio di copia dello stesso alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Montefortino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it