COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO avverso esito gara A.S. Fortuna 78 – Victoria Brugnetto, del 4.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO avverso esito gara A.S. Fortuna 78 – Victoria Brugnetto, del 4.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 24 novembre 2006, quindi ben oltre i sette giorni successivi al 4 novembre 2006, data di effettuazione della gara.
Inammissibili, per difetto di contraddittorio, risultano altresì le controdeduzioni che l’A.S. Fortuna ’78 ha fatto pervenire a questa Commissione, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Victoria Brugnetto per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO avverso esito gara A.S. Fortuna 78 – Victoria Brugnetto, del 4.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”."