COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASETTE VERDINI avverso sanzioni merito gara Appignanese – Casette Verdini, del 10.12.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 24 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASETTE VERDINI avverso sanzioni merito gara Appignanese – Casette Verdini, del 10.12.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 24 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Cesari Andrea, tesserato a favore dell’A.S.D. Casette Verdini, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’Arbitro e, prima di uscire, si scagliava contro un avversario, minacciandolo e cercando di venire a contatto”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casette Verdini, chiedendo, in riforma dell’impugnata delibera, un’equa riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato, ammettendo quanto ascrittogli nei confronti dell’Arbitro, ma negando ogni addebito in merito al comportamento nei confronti di un avversario. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Cesari allorché lo stesso, dalla panchina, dapprima protestava, poi lo insultava. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso calciatore minacciava un avversario che era in campo, facendo la mossa di andargli addosso, ma senza nemmeno entrare in campo perché subito fermato e convinto a desistere. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, evidenzia che la condotta del Cesari si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di violenza o concrete minacce nei confronti di un avversario; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Casette Verdini, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Cesari Andrea. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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