COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE BELLETTI MARCO avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE BELLETTI MARCO avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Belletti Marco, tesserato a favore dell’A.S.D. Real Muscolina, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “perché, a fine gara, si toglieva la maglia ed insultava ripetutamente l’Arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Belletti Marco, invocando l’annullamento ovvero, in subordine, rilevatane l’eccessività, la riduzione della sanzione comminatagli in prime cure. Ammetteva il reclamante di avere rivolto all’Arbitro osservazioni critiche sul suo operato, ma negava di aver proferito anche espressioni ingiuriose. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente precisato il comportamento ascritto al Belletti, riferendo che lo stesso, a fine gara, privo della maglia, gli rivolse ripetuti insulti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuta provata, alla luce delle risultanze istruttorie, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, la condotta ascritta al Belletti in ordine ai fatti contestatigli; • ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del tesserato per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Belletti Marco, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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