COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA avverso sanzioni merito gara Muccia – San Marco Petriolo, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA avverso sanzioni merito gara Muccia – San Marco Petriolo, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mariani Marco, tesserato per l’A.S. Muccia, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito un avversario con una gomitata al volto”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Muccia, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. A sostegno di tale richiesta la reclamante deduceva l’involontarietà del gesto sanzionato, compiuto dal Mariani allargando le braccia per colpire il pallone di testa. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Mariani, seppur nel corso di un contrasto di gioco, colpì comunque volontariamente un avversario al volto con il gomito. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  rilevato che dalle risultanze istruttorie risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato, seppur nel corso di un contrasto di gioco, colpì comunque volontariamente un avversario al volto con una gomitata;  ritenuto che tale gesto costituisce un atto oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, correttamente applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Muccia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it