COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PERINI GIORDANO avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PERINI GIORDANO avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Perini Giordano, tesserato per l’A.S.D. Real Muscolina, la sanzione della squalifica fino al 14 gennaio 2007 “perché, a fine gara, si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro, insultandolo ripetutamente, venendo trattenuto dai dirigenti locali”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Perini Giordano, lamentando la genericità, e quindi l’inammissibilità, delle contestazioni contenute nel rapporto arbitrale e chiedendo pertanto l’annullamento ovvero, in subordine, rilevatane comunque l’eccessività, una riduzione della sanzione in misura equa e proporzionata all’effettiva gravità della propria condotta. Alla richiesta audizione, il Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, asserendo di avere, nell’occasione, posto in essere solo una vibrata protesta nei confronti dell’Arbitro, rimproverandogli di avere tenuto per tutta la gara un atteggiamento arrogante ed irridente, senza tuttavia proferire insulti o minacce nei suoi confronti. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato che il Perini, a fine gara, dapprima gli si fece incontro con fare “brusco”, poi gli si pose davanti insultandolo volgarmente. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed il Reclamante;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;  ritenuta provata la responsabilità del Perini in ordine alle violazioni ascrittegli;  ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal tesserato nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico). P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Perini Giordano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it