COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. DIOMEDI SERGIO avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SIG. DIOMEDI SERGIO avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Diomedi Sergio, tesserato per l’A.S.D. Real Muscolina, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 14 gennaio 2007 “perché, a fine gara, insultava ripetutamente l’Arbitro, minacciandolo di fargli strappare la tessera”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Diomedi Sergio negando ogni addebito a proprio carico e contestando l’attendibilità del referto arbitrale, in quanto, nell’occasione, si sarebbe limitato a chiedere all’Arbitro le proprie generalità, non fornite prima dell’inizio della gara, senza insulti né minacce.
Lo stesso Reclamante concludeva chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, rilevatane comunque l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata.
Alla richiesta audizione, il Diomedi ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Diomedi, all’uscita dal terreno di gioco a fine gara, gli rivolse frasi offensive, senza ricordarne esattamente il contenuto. Il tutto per circa un minuto.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito l’Arbitro ed il dirigente Reclamante;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Diomedi vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Diomedi Sergio, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 31 dicembre 2006.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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