COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DIOMEDI MICHELE avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DIOMEDI MICHELE avverso sanzioni merito gara Real Montecò – Real Muscolina, del 2.12.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 23 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Diomedi Michele, tesserato per l’A.S.D. Real Muscolina, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 “perché, a fine gara, calciava ad una caviglia dell’Arbitro, provocandogli momentaneo dolore ed insultandolo ripetutamente”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Diomedi Michele, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. A dire del Reclamante, l’Arbitro avrebbe omesso di descrivere nel suo rapporto l’accentuata tensione emotiva conseguente alla gara molto combattuta e controversa, nonché le particolari condizioni ambientali dello stadio e la situazione di estrema confusione sussistente al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi. Le ridottissime dimensioni del corridoio avrebbero determinato la sua collisione con il Direttore di gara, del tutto involontaria, in quanto, spintonato da altri atleti, perse l’equilibrio ed inciampando effettuò un involontario ed innocuo sgambetto all’Arbitro, il quale, nella difficile situazione ambientale creatasi, potè solo constatare il colpo subito, senza poter avere cognizione della reale ed effettiva dinamica del fatto. Alla richiesta audizione, il Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato che il Diomedi, a fine gara, appoggiato al muro del corridoio di accesso al proprio spogliatoio, lo colpì con un calcio alla caviglia. Il gesto, volontario e non da altri causato, gli procurò temporaneo dolore. Riferiva di non ricordare che lo stesso gli avesse anche detto qualcosa. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - udito l’Arbitro ed il calciatore Reclamante; - rilevato che le modalità del gesto posto in essere dal Diomedi, contrariamente a quanto asserito dallo stesso, non consentono dubbi circa la sua volontarietà; - ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; - rilevato che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non può giustificare né attenuare il suo comportamento nei riguardi dell’arbitro; - ritenuto tuttavia di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, la richiesta del Reclamante di riduzione della squalifica, tenendo conto del fatto che ci si trova di fronte ad un gesto isolato e frutto di improvviso impulso. P.Q.M. in parziale riforma della decisione impugnata, accoglie il gravame come sopra proposto dal sig. Diomedi Michele, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 31 agosto 2007. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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