COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.G.S. TELUSIANO CALCIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Samb Montecassiano – Telusiano, del 2.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVIS RIPATRANSONE A.P.D. avverso decisioni merito gara Ripatransone – Azzurra Fermo, del 1.12.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E“ – Com. Uff. n. 26 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 23° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 200,00 con diffida. Lo stesso Giudicante comminava la sanzione della squalifica per sette gare effettive al calciatore Amabili Filippo, tesserato per l’Avis Ripatransone A.P.D., “perché nel corso della rissa verificatasi al 23° s.t. utilizzava una bandierina d’angolo per colpire un avversario, dopodichè la scagliava contro un altro avversario senza colpirlo”. Prendeva infine atto dell’ammonizione irrogata dal Direttore di gara al calciatore Francucci Augusto. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’Avis Ripatransone A.P.D., indicando il comportamento di controparte quale causa degli incidenti e richiamando il rapporto arbitrale che individuerebbe quali unici responsabili i tesserati dell’Azzurra Fermo. A nulla rilevando, a tal fine, quanto eventualmente accaduto successivamente al rientro dell’Arbitro nello spogliatoio. La medesima reclamante deduceva altresì il comportamento collaborativo del proprio allenatore e dei propri dirigenti al fine di sedare gli animi dei calciatori della squadra avversaria ed assistere in ogni modo il Direttore di gara. La Società concludeva chiedendo: - l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara a proprio carico e conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore; - l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, della squalifica inflitta al calciatore Amabili Filippo; - l’annullamento della sanzione dell’ammenda a carico della Società; - l’annullamento dell’ammonizione comminata al calciatore Francucci Augusto, perché mai ammonito. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo quindi sospeso definitivamente l’incontro. La stessa ebbe origine per il comportamento violento posto in essere da due calciatori della squadra ospitata nei confronti degli avversari, con il successivo coinvolgimento della generalità dei tesserati delle due squadre in campo. L’allenatore della squadra ospitante si adoperò per limitare la rissa, mentre gli altri dirigenti non vi parteciparono, ma non fecero nulla per impedirla o farla cessare. Ha riferito di avere visto il calciatore Amabili Filippo colpire un avversario alla spalla con la bandierina del calcio d’angolo, lanciandola poi contro un altro, senza colpirlo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Società reclamante, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del gravame avverso l’ammonizione comminata al calciatore Francucci Augusto, in quanto sanzione non reclamabile. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirla. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione dell’ammenda e della perdita della gara. La Commissione ritiene tuttavia di dover ridurre l’entità della sanzione pecuniaria comminata all’odierna Reclamante, tenuto conto del comportamento collaborativo del proprio allenatore. Devesi altresì ridurre la sanzione inflitta al calciatore Amabili Filippo, la cui condotta integra la fattispecie di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. c) del Codice di giustizia sportiva, nella pena minima edittale ivi prevista. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’Avis Ripatransone A.P.D., così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente l’ammonizione comminata al calciatore Francucci Augusto; - lo accoglie parzialmente riducendo ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società ed a cinque gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Amabili Filippo; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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