COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO FOGLIENSE avverso decisioni merito gara Atletico Fogliense – Montegrimano Terme, del 2.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 27 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO FOGLIENSE avverso decisioni merito gara Atletico Fogliense - Montegrimano Terme, del 2.12.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A“ - Com. Uff. n. 27 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in relazione all’aggressione subita dall’Arbitro nella gara emarginata, squalificava, tra gli altri, il calciatore Balestrieri Enrico fino al 25 febbraio 2007 ed i calciatori Balestrieri Francesco e Dieghi Michele entrambi fino al 19 febbraio 2007. Infliggeva al calciatore Marcolini Lorenzo la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi posto in essere nei confronti di un avversario e dei sostenitori della squadra avversaria. Sanzionava infine il calciatore Balestrieri Enrico, nell’occasione capitano, “con un ulteriore aggravio di una sanzione sospensiva a tempo indeterminato sino a che non verrà comunicato il nome del giocatore resosi responsabile del calcio inferto all’Arbitro al momento della sospensione della gara”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Fogliense, invocando una giusta ed adeguata riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. A dire della reclamante, la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente la gara fu determinata dal comportamento dei calciatori di entrambe le squadre, uno dei quali potrebbe avere colpito, con un calcio volontario o involontario, l'Arbitro che si trovava in mezzo ad una mischia con l'intento di ristabilire un minimo di tranquillità per proseguire l'incontro. Comunque, non vi fu nessun pericolo per l'incolumità del Direttore di gara, il quale potè raggiungere lo spogliatoio senza alcun problema fisico. Negava la reclamante ogni addebito a carico dei propri tesserati Dieghi, Balestrieri Enrico e Balestrieri Francesco, in quanto nessuno dei tre spintonò nè tentò di colpire l'Arbitro nè tantomeno gli sputò sulle scarpe. Tutti, alla notifica del provvedimento di espulsione, si allontanarono immediatamente, sia pur protestando ripetutamente. Il Marcolini, dopo l'espulsione, raggiungendo lo spogliatoio, venne fatto oggetto, da parte dei sostenitori della squadra ospite, di reiterati sfottò e sputi, ai quali, pur sbagliando, cercò in qualche modo di opporsi e rispondere. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che al ventisettesimo minuto del secondo tempo dell’incontro in esame, a seguito di una sua decisione disciplinare, si creò intorno a lui un assembramento di calciatori della squadra ospitante, uno dei quali, non individuato perché posizionato alle sue spalle, lo colpì con un forte calcio al polpaccio e di avere quindi, per questo, sospeso definitivamente l’incontro. Ha riferito di non ricordare chi fosse al momento il capitano in campo, in quanto sia Balestrieri Enrico che Dieghi Michele, vice-capitano, erano stati entrambi espulsi. Ha escluso qualunque contenuto di violenza nei comportamenti ascritti ai calciatori Balestrieri Enrico e Dieghi Michele, responsabili di smodate proteste nei suoi confronti. Mentre ha ulteriormente confermato la condotta ascritta ai calciatori Balestrieri Francesco e Marcolini Lorenzo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro e la Reclamante; • ritenuto, dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, che il calciatore Balestrieri Enrico non può essere chiamato a rispondere ai sensi del 2° comma dell’art. 2 del Codice di giustizia sportiva, in quanto lo stesso, al momento dell’atto di violenza subito dall’Arbitro, non era più il capitano della sua squadra, essendo stato espulso in precedenza; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni comminate ai calciatori Balestrieri Enrico e Dieghi Michele le cui condotte, sulla base delle successive dichiarazioni rese dall’Arbitro, sono state ridimensionate nella loro obiettiva gravità e ricondotte nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia contenuto di violenza; • ritenuto viceversa che vadano confermate le sanzioni inflitte ai calciatori Balestrieri Francesco e Marcolini Lorenzo, la cui gravità delle condotte loro ascritte non consente l’invocata riduzione. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Fogliense, così decide: a) lo accoglie parzialmente, per l’effetto annullando la sanzione a tempo indeterminato comminata a Balestrieri Enrico, riducendo altresì la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Balestrieri Enrico a cinque gare e quella di Dieghi Michele a quattro gare; b) lo rigetta nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pesaro per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore responsabile dell’atto di violenza all’Arbitro ovvero del calciatore che in quel momento fungeva da capitano della squadra, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.
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