COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OSTRA avverso sanzioni merito gara Vadese – Ostra, del 17.12.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 70 del 19.12.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OSTRA avverso sanzioni merito gara Vadese – Ostra, del 17.12.2006 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 70 del 19.12.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Gemini Daniele e Cecchettini Gabriele, tesserati entrambi per la S.S. Ostra, rispettivamente la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e fino al 31 dicembre 2007. Il primo perché “dopo una decisione tecnica assunta dall’Arbitro si avvicinava allo stesso con fare intimidatorio, protestando energicamente e spintonando leggermente l’Arbitro senza causare peraltro alcuna conseguenza” Il secondo “per essersi avvicinato all'Arbitro, con fare gravemente intimidatorio, insultandolo, spintonandolo e strattonandolo per un braccio, senza peraltro causare alcuna conseguenza fisica. In tale frangente rivolgeva al Direttore di gara reiterate frasi offensive e minacciose, rifiutandosi di allontanarsi dal terreno di gioco, venendo trattenuto e poi definitivamente allontanato da alcuni dirigenti e giocatori. Una volta fuori dal terreno di gioco tentava di rientrare in campo pronunciando nuove frasi intimidatorie nei confronti dell'Arbitro, venendo trattenuto dalle Forze dell'Ordine presenti, che impedivano al giocatore di far rientro nel terreno di gioco”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Ostra, invocando per i propri tesserati, colpevoli di reiterate e smodate proteste nei confronti dell’Arbitro, una riduzione delle sanzioni loro inflitte in prime cure. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Gemini per smodate proteste nei suoi confronti, come pure il Cecchettini, il quale protestava, insultandolo, reiteratamente e con maggior vigoria, spingendolo e rifiutandosi altresì di uscire dal terreno di gioco e rimanendogli di fronte, con le mani dietro la schiena, per circa un minuto e mezzo, prima di essere allontanato dai componenti della sua panchina. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Alla luce delle risultanze istruttorie, la condotta ascritta al Gemini nei confronti dell’Arbitro è stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti e contenuti di violenza. Così pure la condotta ascritta al Cecchettini deve essere considerata a tutti gli effetti come una irriguardosa, offensiva ed esagerata forma di protesta, certamente censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Ne deriva che, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S. Ostra, riduce a tre giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gemini Daniele ed ad otto giornate di gara quella del calciatore Cecchettini Gabriele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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