COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. FALCONARA avverso esito gara Poggio San Marcello – F.C. Falconara, del 25.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. FALCONARA avverso esito gara Poggio San Marcello – F.C. Falconara, del 25.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 22 dicembre 2006, quindi ben oltre i sette giorni successivi al 25 novembre 2006, data di effettuazione della gara. Il reclamo è altresì inammissibile per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Falconara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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