COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE FALERONE avverso sanzioni merito gara Folgore Falerone – Trodica, del 10.12.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE FALERONE avverso sanzioni merito gara Folgore Falerone – Trodica, del 10.12.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marcoaldi Juan Sebastian, tesserato per la Polisportiva Folgore Falerone, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 perché “a fine gara si avvicinava all’Arbitro, minacciandolo ripetutamente, spintonandolo e strattonandolo. In tale frangente lo stringeva con forza ad un braccio colpendolo con la mano, procurandogli momentaneo dolore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Folgore Falerone, invocando una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’Arbitro, ma si sarebbe limitato ad afferrarlo per un braccio per fermarlo e chiedergli spiegazioni sulle offese dallo stesso proferite nei suoi confronti. Nessuna aggressione fisica dunque da parte calciatore, ma solamente la reazione istintiva ed emotiva per essere stato offeso con disprezzo dall’Arbitro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Marcoaldi. Alla richiesta audizione la Società ribadiva interamente le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Marcoaldi, espulso al trentottesimo minuto del primo tempo per doppia ammonizione, al termine dell’incontro, gli si avvicinò dapprima minacciandolo ed offendendolo e poi afferrandolo per un braccio. Divincolatosi dalla forte presa, lo colpì con uno schiaffo al braccio, procurandogli momentaneo dolore, anche se di intensità minore rispetto a quello procuratogli dalla stretta. Quanto alle asserite offese subite dal calciatore, l’Arbitro riferiva di averlo invitato a lasciarlo andare negli spogliatoi ed a non mettergli le mani addosso. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro ed ascoltata la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Marcoaldi in ordine alle violazioni ascrittegli, mentre non hanno trovato riscontro in atti le circostanze attenuanti evidenziate dalla Reclamante. A parere di questo Collegio, la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, la cui aggressività è confermata anche dal comportamento di offesa e di minaccia, è da reputare “violenta nei confronti degli Ufficiali di gara”, ai sensi delle vigenti disposizioni Federali in materia ed in particolare dell’art. 14, comma 2bis, lett. d) del Codice di giustizia sportiva. E’ peraltro giurisprudenza consolidata che per condotta violenta va inteso ogni atto intenzionalmente diretto a ledere altra persona e/o idoneo a tale risultato così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivi di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa. Quanto all’entità della pena, le modalità che connotano il comportamento del calciatore della Folgore Falerone inducono a ridimensionarne la gravità, derivandone una valutazione di minor rigore e consentendo una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Folgore Falerone, riduce al 30 aprile 2007 la sanzione della squalifica del calciatore Marcoaldi Juan Sebastian. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Dispone altresì l’invio degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza, in relazione alle affermazioni ascritte al sig. Picchio Renato, presidente del Comitato Regionale Arbitri Marche, dal sig. Pasquale Fermani, presidente della Polisportiva Folgore Falerone, contenute nelle motivazioni del presente gravame, interamente confermate innanzi a questa Commissione.
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