COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FUTSAL RECANATI avverso sanzioni merito gara Pozzetto – Recanati, del 15.12.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FUTSAL RECANATI avverso sanzioni merito gara Pozzetto – Recanati, del 15.12.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” - Com. Uff. n. 29 del 20.12.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cognini Andrea, tesserato per l’A.S.D. Futsal Recanati, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver lanciato con le mani il pallone contro l’Arbitro, colpendolo alla schiena, senza provocargli alcun dolore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Recanati, contestando al veridicità del rapporto arbitrale, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, quindi, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque sproporzionata rispetto all’accaduto. Asseriva la reclamante che il Cognini, nell’occasione, non lanciava il pallone con le mani contro l’Arbitro, ma glielo passava calciandolo. Peraltro lo stesso non colpiva la schiena del Direttore di gara, bensì la parte posteriore del suo piede sinistro. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo altresì che l’Arbitro, di spalle, non potendo vedere nulla di quanto accaduto, ha interpretato in maniera errata la condotta del Cognini. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Cognini al termine del primo tempo per avere questi lanciatogli il pallone con le mani, da una distanza di circa tre metri, colpendolo alla schiena. Il gesto, direttamente veduto, fu certamente volontario ed inequivocabilmente rivolto a lui. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro ed ascoltata la Reclamante; • rilevato che le modalità della condotta ascritta al Cognini, contrariamente a quanto asserito dalla Reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto; • ritenuto che non si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, dovendo reputare l’episodio grave per il contenuto della gestualità, aldilà delle irrilevanti conseguenze. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Recanati ed ordina incamerarsi al relativa tassa.
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