COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COSSINEA avverso sanzioni merito gara Cossinea – Sentina Calcio, del 16.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 76 del 4.1.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COSSINEA avverso sanzioni merito gara Cossinea – Sentina Calcio, del 16.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 76 del 4.1.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Iacoponi Stefano, tesserato per la Polisportiva Cossinea, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva a Direttore di gara gravi frasi offensive, reiterando in tale condotta anche al termine dell’incontro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Cossinea, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione espulso per doppia ammonizione, cercò solamente di chiedere chiarimenti all’Arbitro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Iacoponi, riferendo che lo stesso, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, lo insultò volgarmente, reiterando in tale condotta anche al termine dell’incontro. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  ritenuta provata la responsabilità del calciatore Iacoponi in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;  visto l’art. 14, comma 2bis, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Cossinea ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it