COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CARPEGNA avverso sanzioni merito gara Carpegna – Pietrarubbia, del 10.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 29 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CARPEGNA avverso sanzioni merito gara Carpegna – Pietrarubbia, del 10.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 29 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bebi Marcello la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2007 ed ai calciatori Ducci Adler, Lombardi Borgia Attilio, Mauri Matteo e Mazzarini Simone, tutti tesserati per l’A.S. Carpegna, la sanzione della squalifica di otto gare effettive ciascuno per i fatti accaduti in occasione della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Carpegna, chiedendo l’annullamento delle sanzioni comminate ai calciatori Ducci e Lombardi, nonchè la riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori Bebi , Mauri e Mazzarini. A dire della reclamante, i primi due sarebbero completamente estranei ai fatti, essendo lontani o comunque non nelle immediate vicinanze del Direttore di gara. Mauri e Mazzarini avrebbero proferito alcuni insulti, ma non colpirono in alcun modo l’Arbitro, se non involontariamente a causa della ressa formatasi attorno a lui e per le spinte ricevute da altri compagni di squadra. Il Bebi infine chiese al Direttore di gara di poter entrare nel suo spogliatoio per chiedere chiarimenti, senza con ciò forzarne in alcun modo l’accesso. L’ Arbitro sarebbe pertanto incorso in un evidente errore di persona nell’individuazione dei responsabili dell’aggressione subita. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai calciatori sanzionati, descrivendo l’aggressione subita ad opera della generalità dei calciatori dell’A.S. Carpegna, i quali, dopo averlo accerchiato, lo insultarono, lo colpirono dapprima con buffetti di lieve entità, poi con manate alla schiena, calci alle gambe, ai glutei ed ai reni. Uno di questi, non identificato, lo colpì con un calcio alla schiena; un altro, identificato, lo colpì con un pugno alla nuca. Ha dichiarato di avere, con assoluta certezza, riconosciuto, tra i suoi aggressori, tutti i calciatori sanzionati. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. In punto di fatto risulta provata la responsabilità di tutti i calciatori sanzionati in ordine alle violazioni loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro. Infondate appaiono le tesi difensive della Società in merito a presunti errori di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio, secondo le quali i calciatori sanzionati, resisi responsabili degli atti di violenza descritti, sono stati identificati con assoluta certezza, mentre non è stato individuato l’autore del calcio alla schiena. La Commissione ritiene che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, vanno valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico protetto dall’Ordinamento sportivo della incolumità fisica dell’arbitro, danneggiano la reputazione dell’intera categoria arbitrale, potendo provocare altresì allarme sociale e disordini in campo. Le modalità dei fatti in esame non solo non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità delle stesse ivi inflitte. Ne deriva un inevitabile inasprimento delle sanzioni comminate in prime cure ai calciatori responsabili. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S. Carpegna, così decide: a) lo respinge ed ordina incamerarsi la relativa tassa; b) in riforma della decisione impugnata, commina: • la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2007 ai calciatori Ducci Adler, Lombardi Borgia Attilio, Mauri Matteo e Mazzarini Simone; • la sanzione della squalifica fino al 15 ottobre 2007 al calciatore Bebi Marcello. Rimette gli atti al competente Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pesaro per i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nei confronti del capitano della squadra dell’A.S. Carpegna per il calcio alla schiena subito dal Direttore di gara ad opera di un calciatore della sua squadra non individuato.
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