COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA avverso sanzioni merito gara Santa Maria – Maltignanese, del 27.1.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA avverso sanzioni merito gara Santa Maria – Maltignanese, del 27.1.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 35 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Felicioni Fabio, tesserato per l’A.S.D. Santa Maria, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Santa Maria, chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad allontanare, spintonandolo con le braccia, l’avversario che lo aveva aggredito, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità eccessiva rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Felicioni. La Reclamante infine deduceva l’assenza di precedenti specifici a carico del calciatore sanzionato. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Felicioni e l’avversario per reciproci insulti e spinte. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  rilevato che, in sede di audizione, l’Ufficiale di gara ha ridimensionato la condotta ascritta al Felicioni nella sua obiettiva gravità, escludendone effettivi contenuti di violenza;  ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D Santa Maria, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Felicioni Fabio ad una giornata di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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