COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA avverso sanzioni merito gara Olympia Macerata Feltria – Canavaccio, del 25.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°109 del 07/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA avverso sanzioni merito gara Olympia Macerata Feltria – Canavaccio, del 25.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione dell’inibizione del proprio presidente Corbucci Roberto fino al 28 marzo 2007 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Olympia Macerata Feltria ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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