COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO C.U.S. MACERATA avverso sanzioni merito gara Rione Murato – C.U.S. Macerata, del 24.2.2007 – Campionato Regionale Juniores Calcio a 5, girone “B” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 Del 14/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO C.U.S. MACERATA avverso sanzioni merito gara Rione Murato – C.U.S. Macerata, del 24.2.2007 – Campionato Regionale Juniores Calcio a 5, girone “B” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla società C.U.S. Macerata la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’Arbitro durante la gara ed al termine della stessa e per aver, a fine gara, due propri sostenitori avvicinato l’Arbitro spintonandolo, senza peraltro causare alcuna conseguenza. In campo avverso”. Contro tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.U.S. Macerata, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e quindi chiedendo di rivedere la sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, precisando che al termine della gara uno di loro lo spinse leggermente invitandolo ad entrare negli spogliatoi. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano parzialmente ridimensionati nella loro obiettiva gravità, in particolare con riferimento al comportamento dagli stessi tenuto nei confronti dell’Arbitro al termine dell’incontro in esame. Va ricordato che, a norma del 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva, le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge ad una efficace possibilità di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Dalle superiori considerazioni deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dalla società C.U.S. Macerata, per l’effetto riducendo ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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