COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO VIRTUS CALCIO JESI avverso sanzioni merito gara Real Borgo Jesi – Virtus Jesi, del 24.2.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 43 del 28.2.2007 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO VIRTUS CALCIO JESI avverso sanzioni merito gara Real Borgo Jesi – Virtus Jesi, del 24.2.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 43 del 28.2.2007 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Carletti Lorenzo, tesserato a favore della Virtus Calcio Jesi, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per avere spinto violentemente l’Arbitro in segno di protesta per una decisione tecnica.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Virtus Calcio Jesi chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Deduceva la reclamante che il Carletti, nell’occasione, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, si avvicinò al Direttore di gara per protestare, allargando, in modo istintivo, le braccia e colpendolo involontariamente. A fine gara lo stesso si scusava con l’Arbitro per l’accaduto. Evidenziava infine la reclamante l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterandole richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha escluso nella condotta posta in essere dal Carletti specifici intenti o contenuti di violenza, dovendosi la stessa ricondurre ad una smodata protesta. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro ed ascoltata la Reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Carletti, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti o contenuti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società Virtus Calcio Jesi, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Carletti Lorenzo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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