COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso sanzioni merito gara Omicioli Saltara – Cassiano C5, del 9.3.2007 – Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 Del 21/3/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso sanzioni merito gara Omicioli Saltara – Cassiano C5, del 9.3.2007 - Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” - Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Amorino Mirco, tesserato per la Polisportiva “A. Omicioli” Saltara, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per frasi offensive ed intimidatorie rivolte all’Arbitro, reiterava in tale atteggiamento anche dall’esterno del terreno di gioco”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva “A. Omicioli” Saltara, chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, un’equa riduzione della squalifica inflitta in prime cure al proprio tesserato. A dire della reclamante, il calciatore Amorino, espulso dall’Arbitro per averlo applaudito ad un suo palese errore tecnico, alla notifica del provvedimento, lasciò il terreno di gioco, ma il Direttore di gara non gli permise di rientrare negli spogliatoi, obbligandolo ad accomodarsi in tribuna, senza poter fare nemmeno la doccia. Lo stesso raggiunse gli spalti senza rivolgere parola ad alcuno. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, negando ulteriormente ogni addebito a carico del proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Amorino per essere entrato in campo per protestare nei suoi confronti: in un primo momento rivolgendogli minacce e poi rifiutandosi di uscire dal campo. Volendo lo stesso tesserato rimanere nel campo per destinazione, lo invitava ad accomodarsi in tribuna per continuare a seguire l’incontro. Dagli spalti il ridetto calciatore continuò a minacciarlo ed a sbracciare nei suoi confronti. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed ascoltata la Società reclamante;  rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono tonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Amorino;  ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata, anche sotto il profilo della gradazione della sanzione. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva “A. Omicioli” Saltara ed ordina incamerarsi la relativa tassa
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