COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°118 del 28/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Montecassiano – Nuova PGS Vigor SMA, del 3.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°118 del 28/03/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Montecassiano – Nuova PGS Vigor SMA, del 3.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.C. Montecassiano la sanzione dell’ammenda di € 350,00 “per aver permesso, a fine gara, ad alcuni estranei di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi per contestare l'operato dell'Arbitro ed in tale frangente uno di questi teneva un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, spintonandolo leggermente, venendo poi allontanato da un giocatore locale”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Montecassiano, chiedendo, in parziale riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione, ritenuta sproporzionata in rapporto all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti, alla categoria di appartenenza della Società ed in considerazione della situazione ambientale creatasi in campo. Deduceva la reclamante che la presenza di estranei nell’area riservata dell’impianto sportivo in realtà fu consentita dai dirigenti locali al solo scopo di permettere a tre familiari del calciatore locale, seriamente infortunatosi, di verificare di persona lo stato di salute del loro parente, al quale i sanitari applicarono diversi punti di sutura. Per la verità gli stessi “estranei”, a fine gara, sicuramente ancora tesi e scossi per l’infortunio occorso al loro congiunto, si lasciarono andare ad accese e smodate proteste nei confronti dell’Arbitro, senza tuttavia mai commettere nessun atto di violenza. Quindi, anche la leggerissima spinta subita dal Direttore di gara, sebbene censurabile, deve essere interpretata, a tutti gli effetti, come mero gesto di protesta. Peraltro, immediatamente, un calciatore ed il dirigente addetto all’Arbitro della squadra locale intervennero allontanando gli “estranei”. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, precisando che, dal cancello di ingresso dell’ambulanza, entrarono il genitore del calciatore infortunato ed un dirigente della squadra avversaria, al solo fine di controllare le condizioni dei due giocatori infortunati. Il genitore predetto si limitò ad inveire contro l’Arbitro, ma senza toccarlo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che i fatti in esame si verificarono al momento in cui stava per lasciare, con la propria vettura, l’impianto sportivo. Dal cancello, aperto per consentire l’uscita delle squadre, entrarono tre persone che inveivano contro di lui; uno di questi, qualificatosi padre del giocatore infortunato, lo incolpava dell’accaduto, mettendogli anche una mano addosso, ma senza intenti violenti. Lo stesso veniva allontanato da un calciatore del Montecassiano, ma reiterava nel suo atteggiamento, posizionandosi in mezzo al cancello, impedendo così all’Arbitro di andarsene; interveniva nuovamente lo stesso calciatore e lo allontanava definitivamente. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro ed ascoltata la Società, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Dall’espletata istruttoria i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante appaiono parzialmente ridimensionati nella loro obiettiva gravità, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria impugnata, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società, del comportamento collaborativo del suo tesserato e dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. Visto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.C. Montecassiano, riduce ad € 200,00 (duecento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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