COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S.D. “RUGGERO MANCINI” PIORACO avverso sanzioni merito gara Esanatoglia – “Ruggero Mancini” Pioraco, del 3.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO S.S.D. “RUGGERO MANCINI” PIORACO avverso sanzioni merito gara Esanatoglia – “Ruggero Mancini” Pioraco, del 3.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 109 del 7.3.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Belardinelli Carlo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 “per aver, a fine gara, colpito da tergo con un forte calcio, una gamba dell’Arbitro, procurando forte dolore, momentanea fuoriuscita di sangue e la successiva comparsa di un piccolo ematoma”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. “Ruggero Mancini” Pioraco, ammettendo il fatto ascritto al proprio tesserato, ma deducendone l’assoluta involontarietà.
A dire della reclamante, il gesto del Belardinelli non sarebbe stato destinato all’Arbitro, ma ad un avversario con il quale stava da qualche momento reciprocamente spintonandosi, in un finale di gara molto concitato, al limite della violenza, nel quale numerosi giocatori si spintonavano e si strattonavano in una porzione di terreno ridotta. Il Belardinelli, spintonato e sbilanciato da un avversario, colpiva involontariamente con un calcio alla caviglia il Direttore di gara che, accortosi del trambusto, si era nel frattempo voltato per vedere quanto stava accadendo.
La medesima Società concludeva chiedendo per il proprio tesserato l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, al termine dell’incontro, mentre stava rientrando negli spogliatoi, il Belardinelli, che lo seguiva insieme ad altri suoi compagni di squadra, lo colpì volontariamente con un calcio ad una gamba.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
ritenuta provata la responsabilità del Belardinelli in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso colpito, intenzionalmente, l’Arbitro con un calcio;
ritenuto che il clima di particolare tensione creatosi non giustifica né attenua la responsabilità del tesserato per le violazioni da questi poste in essere, peraltro al termine dell’incontro;
ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;
ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, rimanendo comunque l’episodio deprecabile, ancorché circoscritto, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. “Ruggero Mancini” Pioraco, per l’effetto riducendo al 30 giugno 2008 la sanzione della squalifica del calciatore Belardinelli Carlo.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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