COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTOTTONE CALCIO avverso decisioni merito gara Porto d’Ascoli – Montottone Calcio, del 24.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. MONTOTTONE CALCIO avverso decisioni merito gara Porto d’Ascoli – Montottone Calcio, del 24.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 104 del 28.2.2007. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al dodicesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai tesserati della squadra ospite, infliggeva all’A.S.D. Montottone Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montottone Calcio, deducendone l’infondatezza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione e chiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell’Arbitro. Chiedeva la reclamante l’annullamento della delibera impugnata in quanto, a suo dire, il Giudice Sportivo avrebbe motivato in maniera difforme, rispetto a quanto refertato dall’Arbitro, la conclusione anticipata della gara, la quale avvenne per la mancanza del numero legale dei calciatori della squadra ospite e non perché, per la situazione creatasi, lo stesso Ufficiale di gara non si trovava più nella condizione psico-fisica per proseguire nella direzione dell’incontro. Tuttavia l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, non avendo mostrato, “per il marasma generale”, il cartellino rosso ai giocatori espulsi e non avendo segnalato al capitano e/o al dirigente le sanzioni inflitte. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva che l’Arbitro non avrebbe potuto dichiarare sospesa la gara, per essere venuto meno il numero minimo dei propri calciatori, non avendo adottato nei loro confronti i relativi provvedimenti mediante esposizione del cartellino rosso, mentre non sussistevano i gravi motivi pregiudizievoli per l’incolumità del Direttore di gara previsti dall’art. 64 delle N.O.I.F. che consentono l’interruzione dell’incontro prima del termine. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati dell’odierna reclamante. Ha riferito di avere dapprima espulso il calciatore Iobbi per comportamento fisicamente aggressivo e minaccioso, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, nei suoi confronti. Una volta ripreso il gioco, dopo l’espulsione di un altro calciatore della squadra ospite, di essere stato circondato dalla generalità dei tesserati del Montottone, giocatori e dirigenti presenti in campo, che lo insultarono e lo spintonarono. Di avere quindi sospeso definitivamente l’incontro al dodicesimo minuto del secondo tempo in quanto il numero dei giocatori che avrebbe dovuto espellere avrebbe lasciato la squadra del Montottone in numero di unità inferiore a quello consentito dalle norme regolamentari. Precisava di non aver potuto notificare i provvedimenti di espulsione ai calciatori autori delle spinte nei suoi confronti stante la situazione di pericolo per la propria incolumità. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Reclamante, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. Dalle dichiarazioni del Direttore di gara risulta che l’incontro venne sospeso per due ordini di motivi: per l’impossibilità di farlo proseguire nel caso che fossero stati espulsi gli altri giocatori identificati dall’Arbitro e per le condizioni obiettive determinatesi a seguito dell’aggressione verbale e materiale subita dal Direttore di gara ad opera di calciatori e dirigenti del Montottone. E’ evidente che la decisione dell’Arbitro di omettere l’esibizione del cartellino rosso agli altri calciatori da espellere, fu determinata proprio dalla situazione di pericolo per la sua incolumità che si era creata nelle circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati. Tali circostanze, complessivamente valutate, concretizzarono, senza dubbio, motivi sufficienti a legittimare la sospensione definitiva della gara a norma dell’art. 64 delle N.O.I.F.. Il reclamo va pertanto respinto con conferma della delibera impugnata. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montottone Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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