COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE: A.S. TORRESE E S.S.C. PORTO POTENZA,

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PROMOZIONE: A.S. TORRESE E S.S.C. PORTO POTENZA, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale“Juniores”. Con nota del 20 febbraio 2007 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” nella stagione sportiva in corso. Con nota del 1 marzo 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.g.s., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute entrambe le Società deferite. L’A.S. Torrese, come anticipato con nota inviata al Comitato all’inizio della stagione sportiva in corso, manifestava le proprie difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa della mancanza di atleti e dichiarava di svolgere tutta l’attività del settore giovanile, dai “primi calci” agli “allievi”, in collaborazione con la società Virtus Torrese. La S.S.C. Porto Potenza ha asserito di non avere potuto adempiere all’obbligo perchè, in base all’accordo per l’acquisizione della Società da parte dei nuovi dirigenti, all’inizio della corrente stagione sportiva, gran parte dei calciatori del settore giovanile furono ceduti ad altra Società, appositamente costituitasi. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2006 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società: - S.S.C. Porto Potenza ed A.S. Torrese la sanzione dell’ammenda di € 4.100,00 (quattromilacento/00) ciascuna. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
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