COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1: A.S.D. NETTUNO SPORT C 5 – A.S. PICCHIO CALCIO A 5 – F.C. PORTO SAN GIORGIO A.S.D. – A.S.D. ACLI VILLA MUSONE – A.S.D. GRANDE TORO – A.S. CALCIO A 5 CORINALDO – A.S. NUOVA JESINA CALCIO A 5 – A.S. CHIARAVALLE FUTSAL – U.S. ACLI, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°121 del 04/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE - SERIE C1: A.S.D. NETTUNO SPORT C 5 - A.S. PICCHIO CALCIO A 5 - F.C. PORTO SAN GIORGIO A.S.D. - A.S.D. ACLI VILLA MUSONE - A.S.D. GRANDE TORO – A.S. CALCIO A 5 CORINALDO - A.S. NUOVA JESINA CALCIO A 5 - A.S. CHIARAVALLE FUTSAL – U.S. ACLI, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria. Con nota del 20 febbraio 2007 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 nella stagione sportiva in corso. Con nota del 1 marzo 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura dello stesso Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. Le società A.S. Calcio a 5 Corinaldo, A.S. Nuova Jesina Calcio a 5, A.S. Chiaravalle Futsal ed U.S. Acli facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute la società A.S. Chiaravalle Futsal, A.S.D. Grande Toro e A.S.D. Acli Villa Musone. L’A.S. Calcio a 5 Corinaldo ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti evidenziando l’obiettiva difficoltà di partecipare all’attività giovanile perchè i ragazzi locali, in numero peraltro limitato, sono già stati assorbiti da altre realtà sportive da più anni radicati sul territorio. L’A.S.D. Grande Toro ha lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa degli alti costi delle strutture private costretta ad utilizzare, essendo quelle pubbliche messe a disposizione, dal Comune di Fermo, di altre Società sportive, peraltro partecipanti a campionati inferiori. L’A.S.D. Chiaravalle Futsal, rammentando di avere in passato allestito una formazione Juniores e di ridisputare solo da quest’anno il Campionato di C1, ha lamentato le attuali grandi difficoltà per la carenza di strutture e l’impossibilità di reperire giovani atleti, asserendo tuttavia di avere iniziato una proficua collaborazione con la società Biagio Nazzaro. L’A.S. Nuova Jesina Calcio a 5, ha dedotto di non avere in organico calciatori in età per la Juniores, ma di partecipare comunque al Campionato Nazionale Under 21. La società A.S.D. Acli Villa Musone ha evidenziato obiettive difficoltà di reclutamento di ragazzi, nonchè la carenza di impianti disponibili. L’U.S. Acli ha lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria sia per la difficile congiuntura economica, sia per la difficoltà di reclutare i ragazzi. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2006 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite A.S.D. Nettuno Sport C5, A.S.D. Picchio Calcio a 5, F.C. Porto San Giorgio A.S.D., A.S.D. Acli Villa Musone, A.S.D. Grande Toro, A.S. Chiaravalle Futsal, U.S. Acli, A.S. Calcio a 5 Corinaldo; - ritenute le attenuanti in merito all’obbligo imposto relativamente alla società A.S. Nuova Jesina Calcio a 5. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società: - A.S.D. Nettuno Sport C5, A.S.D. Picchio Calcio a 5, F.C. Porto San Giorgio A.S.D., A.S.D. Acli Villa Musone, A.S.D. Grande Toro, A.S. Chiaravalle Futsal, U.S. Acli, A.S. Calcio a 5 Corinaldo la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna; - A.S. Nuova Jesina Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
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