COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Real San Giorgio – Bocastrum United, del 23.3.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 118 del 28.3.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Real San Giorgio – Bocastrum United, del 23.3.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 118 del 28.3.2007.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni dell’ammenda di € 60,00 ed € 50,00 e pertanto non impugnabili a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Bocastrum United ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
