COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA OFFIDA avverso esito gara Borgo Solestà – Offida, del 25.3.2007 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 12/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA OFFIDA avverso esito gara Borgo Solestà – Offida, del 25.3.2007 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 0, la Polisportiva Offida ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Mandozzi Paolo, Natalini Federico, Passalacqua Federico, Pagnotta Maicol e Alimandi Mario, tutti in posizione irregolare per avere già disputato nella stessa giornata una gara del Campionato Allievi Regionali, Mariner – Borgo Solestà, con la propria Società di appartenenza. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione dell’incontro a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti dai quali è emerso che i calciatori Mandozzi Paolo, Natalini Federico, Passalacqua Federico, Pagnotta Maicol e Alimandi Mario, il giorno 25 marzo u.s. hanno effettivamente preso parte alla gara Mariner – Borgo Solestà, valevole per il Campionato Regionale Allievi ed alla gara Borgo Solestà – Offida, valevole per il Campionato Provinciale Juniores;  rilevato altresì che nella lista della gara Mariner – Borgo Solestà risulta errata la data di nascita dei calciatori Mandozzi Paolo e Natalini Federico, ma che trattasi comunque dei medesimi tesserati;  rilevato, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che a norma del sesto comma dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva, non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, ma altre sanzioni, le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società Polisportiva Offida ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Dispone l’invio degli atti al competente Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno per quanto di competenza, dandone mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Marche.
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