COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Folgore Falerone – Castelfidardo, del 31.3.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 121 del 4.4.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 18/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Folgore Falerone – Castelfidardo, del 31.3.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 121 del 4.4.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Balestra Alessandro, tesserato per la società G.S.D. Castelfidardo, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito al volto con una gomitata un giocatore della squadra avversaria, lontano dall’azione di gioco. L’espulsione avveniva su segnalazione di un A.A. che aveva notato il fatto.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S.D. Castelfidardo, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a divincolarsi dall’avversario che lo stava trattenendo, colpendolo così involontariamente con una gomitata, senza peraltro procurargli alcun danno fisico. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni proposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Assistente Arbitrale ha ulteriormente confermato l’atto di violenza ascritto al Balestra, precisando che lo stesso, con pallone lontano, colpì con una gomitata al volto un avversario. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Assistente Arbitrale ed ascoltata la reclamante, ritiene che il gravame non sia meritevole di accoglimento. Il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali, non lasciano dubbi circa le modalità del fatto ascritto al tesserato sanzionato, dovendo quindi essere disattese le affermazioni contrarie della reclamante, le cui perplessità sollevate in merito alla corretta interpretazione del gesto posto in essere dal Balestra, sono state ulteriormente fugate dalle dichiarazioni rese dall’Ufficiale di gara in corso di giudizio, secondo le quali il calciatore si è reso responsabile di un atto di violenza nei confronti di un avversario, con pallone lontano. La Commissione ritiene che colpire con una gomitata un avversario non in un contrasto di gioco, costituisce un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2bis, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, correttamente applicata dal Giudice Sportivo. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società G.S.D. Castelfidardo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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