COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 26/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEI CALCIATORI ALBERTINI ALESSANDRO E SPINA GIACINTO avverso sanzioni merito gara Appianano Calcio – Città di Castel di Lama, del 31.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 47 del 5.4.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 26/04/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEI CALCIATORI ALBERTINI ALESSANDRO E SPINA GIACINTO avverso sanzioni merito gara Appianano Calcio – Città di Castel di Lama, del 31.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 47 del 5.4.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, comminava ai calciatori Albertini Alessandro e Spina Giacinto, entrambi tesserati per l’A.S. Appignano Calcio, la sanzione della squalifica fino al 3 dicembre 2007, perché al termine della gara emarginata si rendevano colpevoli di condotta gravemente ingiuriosa e violenta nei confronti dell’Arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, hanno proposto rituale reclamo in proprio i tesserati sanzionati, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi, chiedendo, in via istruttoria, anche un confronto con l’Arbitro. Albertini asseriva di essersi adoperato unicamente al fine di proteggere il Direttore di gara dai suoi compagni di squadra che inveivano contro di lui. Spina ammetteva di essersi rivolto all’Arbitro, con gesto di stizza, in modo non corretto, provocato tuttavia dal comportamento di questi. Lo Spina concludeva invocando la riduzione della squalifica inflittagli, mentre l’Albertini chiedeva l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione comminatagli. Alla richiesta audizione i reclamanti ribadivano le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che, a fine gara, alcuni calciatori della squadra ospitante lo circondarono, protestando nei suoi confronti ed insultandolo. Tre di loro, tra cui Albertini e Spina, identificati con assoluta certezza, lo spinsero appoggiandogli le mani sul petto e sulle spalle, facendolo indietreggiare di circa mezzo passo o un passo, anche perché cercava con ciò di sottrarsi alle spinte stesse. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro ed i reclamanti, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta, avanzata dai reclamanti, di confronto con il Direttore di gara, in quanto non consentita a norma dell’art. 30, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Nel merito, l’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella loro obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, i comportamenti posti in essere dai tesserati sanzionati, riconducendo gli stessi nell’ambito di una condotta ingiuriosa ed irriguardosa, priva tuttavia di effettivi intenti di violenza. Le mani sul petto e sulle spalle dell’Arbitro e le lievi spinte che ne sono conseguite devono essere ricompresi in sostanza – costituendone aggravante, e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta come sopra qualificata. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Albertini Alessandro a cinque giornate di gara; quella del calciatore Spina Giacinto a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo ad entrambi i tesserati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it