COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. SAN MARCO avverso esito gara Campiglione Calcio – San Marco Servigliano, del 27.4.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S.D. SAN MARCO avverso esito gara Campiglione Calcio – San Marco Servigliano, del 27.4.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, l’A.S.D. San Marco Servigliano ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Cesaroni Fabrizio in posizione irregolare per difetto di tesseramento, risultando lo stesso dirigente ed allenatore della Polisportiva Grottese Calcio A.S.D., nel periodo settembre/dicembre 2006.
Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
L’A.S.D. Campiglione Calcio, controinteressata, con missiva del 28 aprile 2007, faceva pervenire a questa Commissione proprie deduzioni.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per tardività, essendo qui pervenute oltre i termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 111 del 13 marzo 2007 del Comitato Regionale Marche;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria e l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è emerso che Cesaroni Fabrizio, dimessosi da dirigente della Polisportiva Grottese Calcio A.S.D. in data 11 dicembre 2006, risulta regolarmente tesserato quale calciatore per l’A.S.D. Campiglione, alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al tesseramento, in posizione regolare.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Marco Servigliano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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