COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA avverso esito gara Canavaccio – Olympia Macerata Feltria, del 25.4.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA avverso esito gara Canavaccio – Olympia Macerata Feltria, del 25.4.2007 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, l’Olympia Macerata Feltria ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Barcelli Gabriele, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 35 del 18 ottobre 2006 del Comitato Regionale Marche; squalifica non scontata nell’incontro del 22 ottobre 2006, essendo stato lo stesso annullato con provvedimento definitivo del 12 aprile 2007. A norma del 4° comma dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva infatti il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara del medesimo Campionato immediatamente successiva a tale data, nella quale invece lo stesso ha partecipato all’incontro in programma il 15 aprile, come pure a quello successivo del 22 aprile. Non avendo quindi mai scontato la sua squalifica, il Barcelli partecipava all’incontro de quo in posizione irregolare. Pertanto, la medesima reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’aggiudicazione della gara in esame a proprio favore. L’A.S.D. Canavaccio, controinteressata, con missiva qui pervenuta in data 30 aprile 2007, formulava proprie deduzioni. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltata la Reclamante;  rilevata l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente in quanto qui pervenute il 30 aprile 2007 e quindi oltre le ore 12,00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo e cioè, per stessa ammissione della medesima Società, del 27 aprile 2007;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, il cui gravame deve essere accolto per i motivi ivi addotti ed ai quali si rinvia integralmente;  visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’Olympia Macerata Feltria, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Canavaccio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Cagnoli Angelo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Barcelli Gabriele la squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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