COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. AETERNA FORTINESE CALCIO avverso esito gara Aeterna Fortinese Calcio – A.S. Montefortino, del 16.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. AETERNA FORTINESE CALCIO avverso esito gara Aeterna Fortinese Calcio – A.S. Montefortino, del 16.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 21 aprile 2007, quindi ben oltre i sette giorni successivi al 16 dicembre 2006, data di effettuazione della gara. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Aeterna Fortinese Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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