COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA avverso decisioni merito gara Pieve di Cagna – Olympia Macerata Feltria, del 1.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 03/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA avverso decisioni merito gara Pieve di Cagna – Olympia Macerata Feltria, del 1.11.2006 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006. Il 1° novembre 2006 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”, Pieve di Cagna – Olympia Macerata Feltria, gara che veniva dall’Arbitro sospesa definitivamente al 43° minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 0. L’Olympia Macerata Feltria inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la mancata prosecuzione dell’incontro fosse addebitabile alla Società avversaria, chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’adito Giudice Sportivo, ritenuta ingiustificata la decisione dell’Arbitro di sospendere l’incontro e, nell’impossibilità di risalire a quale tifoseria fosse riconducibile il lancio della pietra in campo, che aveva indotto l’Arbitro alla sospensione della gara, respingeva il reclamo proposto dall’Olympia Macerata Feltria, disponendo la ripetizione dell’incontro ed infliggendo alla Polisportiva Pieve di Cagna, ritenuta oggettivamente responsabile dell’accaduto, la sanzione dell’ammenda di € 250,00. Avverso la predetta delibera la Polisportiva Pieve di Cagna ha inoltrato rituale reclamo, deducendone l’erroneità e chiedendo l’annullamento dell’ammenda e l’aggiudicazione della gara a proprio favore. In via istruttoria chiedeva l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. onde accertare la reale responsabilità e la riconducibilità dei fatti ai sostenitori della Società ospitata. La reclamante negava ogni addebito a proprio carico e chiedeva la punizione, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’Olympia Macerata Feltria i cui sostenitori sarebbero stati i veri responsabili dei lanci di oggetti in campo, tra cui la pietra. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. L’Olympia Macerata Feltria, con missiva del 29 dicembre 2006, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori in ordine al lancio della pietra in campo, del quale, viceversa, sarebbero responsabili i tifosi della squadra locale. Concludeva, anche avanti questa Commissione, per il rigetto del gravame in quanto del tutto infondato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere deciso di sospendere definitivamente l’incontro in esame in quanto erano venute meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dello stesso. La situazione era assolutamente pregiudizievole per l’incolumità propria e dei calciatori in campo e comunque tale da non consentirgli il proseguimento nella direzione dell’incontro, per il lancio in campo di oggetti, tra cui una pietra di notevoli dimensioni, che sfiorò un calciatore e l’Assistente di parte del Pieve di Cagna e lui stesso. Non era in grado di indicare i sostenitori responsabili del lancio della pietra, mentre con certezza riferiva che furono quelli dell’Olympia Macerata Feltria a lanciare gli altri oggetti in campo. Con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 10 gennaio 2007, questa Commissione, ritenutane la necessità ai fini istruttori, incaricava l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara de quo. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e le controdeduzioni della Società resistente, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro e le Società interessate, letta la Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., ritiene il gravame fondato e quindi meritevole di accoglimento. Le risultanze istruttorie che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulle conseguenti responsabilità. L’Arbitro, con decisione pienamente giustificata, essendosi verificate le condizioni richieste dall’art. 64 delle N.O.I.F., è stato costretto a sospendere definitivamente l’incontro in seguito al lancio in campo di oggetti, tra cui una grossa pietra, da parte dei sostenitori della squadra dell’Olympia Macerata Feltria, i cui comportamenti, costituendo un rischio per l’incolumità dei tesserati e dell’Arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e, pertanto, hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa. L’Olympia Macerata Feltria, a norma degli artt. 2, e 9 del Codice di giustizia sportiva, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri sostenitori. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Pieve di Cagna, annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’Olympia Macerata Feltria la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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