COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO F.C. FANANO avverso decisioni merito gara Fanano – U.S.A.V. Pesaro, del 31.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 127 del 18.4.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO F.C. FANANO avverso decisioni merito gara Fanano – U.S.A.V. Pesaro, del 31.3.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 127 del 18.4.2007. Il 31 marzo 2007 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria: Fanano – U.S.A.V Pesaro, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 0. L’U.S.A.V Pesaro inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto dell’errore tecnico in cui sarebbe incorso l’Arbitro, per avere permesso la sostituzione di un calciatore espulso, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico, in quanto il Direttore di gara, sentito a chiarimenti, riferiva di avere espulso il calciatore dopo la sua sostituzione, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 124 del 12 aprile 2007, respingeva il reclamo dell’U.S.A.V Pesaro, omologando l’incontro con il risultato conseguito sul campo. Successivamente, a seguito di rettifiche arbitrali pervenutegli in data 13 aprile 2007, il medesimo Giudice Sportivo annullava la precedente delibera e, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 127 del 18 aprile 2007, ritenuto sussistente l’errore tecnico arbitrale, disponeva la ripetizione dell’incontro. Avverso la predetta delibera la società F.C. Fanano ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone la revoca, con conseguente omologazione del risultato acquisito in campo. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, secondo la reclamante, non vi sarebbe stato alcun errore tecnico da parte dell’Arbitro, in quanto lo stesso avrebbe espulso il calciatore Carminantonio appena sostituito dal giocatore Mazzini. A dire della reclamante fu lo stesso Direttore di gara a rassicurare l’allenatore del Fanano sulla regolarità del cambio effettuato, confermando la possibilità di mantenere in campo il giocatore appena entrato. Alla richiesta audizione la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che al 41° minuto del secondo tempo, il Fanano chiedeva di poter effettuare la sostituzione del calciatore numero dieci con il calciatore numero sedici. Annotava tale avvicendamento sul suo taccuino, ma prima ancora che il calciatore sostituito fosse uscito dal terreno di gioco, per comportamento offensivo nei suoi confronti, lo espelleva mostrandogli il cartellino rosso, quando questi era ancora in campo. Subito dopo l’uscita del calciatore espulso, autorizzava l’ingresso sul terreno di gioco del calciatore numero sedici, che nel frattempo aveva sostato al di fuori della linea laterale, in attesa che il numero dieci uscisse. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro e la Società reclamante; • ritenuto di dover annullare il provvedimento impugnato, assunto dal Giudice Sportivo a seguito di rettifiche arbitrali pervenutegli successivamente alla pubblicazione della pronuncia originaria, non essendo consentito, nell’Ordinamento Sportivo Federale, agli Organi di Giustizia Sportiva revocare le proprie decisioni suscettibili di appello; • rilevato, dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle successive dichiarazioni rese dall’Arbitro avanti questa Commissione, che lo stesso Direttore di gara, dopo avere espulso il calciatore numero dieci del Fanano - del quale era stata chiesta la sostituzione - prima ancora che questi uscisse dal terreno di gioco, ne ha autorizzato la sostituzione con il calciatore numero sedici, rimasto al di fuori della linea laterale e mai entrato in campo: il tutto a gioco fermo e mai ripreso; • ritenuto che, a norma dell’art. 74, 3° comma, delle N.O.I.F., la cui disposizione recita che i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi, il giocatore numero dieci del Fanano non poteva essere sostituito in quanto espulso prima dell’avvicendamento; • ritenuto che l’errore sopra descritto e dichiarato spontaneamente dall’Arbitro, abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara, P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società F.C. Fanano, annulla l’impugnata delibera, disponendo altresì la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato al competente Comitato Regionale Marche. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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