COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE ANCONA avverso sanzioni merito gara Candia Baraccola – Nuova Folgore, del 14.4.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 130 del 20.4.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE ANCONA avverso sanzioni merito gara Candia Baraccola - Nuova Folgore, del 14.4.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 130 del 20.4.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bartolucci Paolo, tesserato per l’A.C. Nuova Folgore Ancona, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 per essere stato espulso e per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Nuova Folgore Ancona, invocando una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato, ritenuta eccessiva rispetto all’effettiva gravità dei fatti ed alle loro conseguenze. Pur qualificando come censurabile il comportamento del proprio calciatore, la reclamante ne attenuava la gravità motivandolo con l’avere subito continui e sistematici falli da parte degli avversari. Alla notifica del provvedimento di espulsione, ritenutosi ingiustamente punito, lo stesso abbozzò un improvviso gesto di stizza, poco più che sfiorando l’Arbitro con una leggera testata, senza tuttavia alcuna volontà di fare male e senza provocare allo stesso alcuna conseguenza fisica. Riferiva la reclamante che, a dire del proprio calciatore, si sarebbe trattato di gesto impulsivo e di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro, dovuto alla tensione ed alla emotività della gara. Ascoltato a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Bartolucci, espulso per avergli rivolto una frase irriguardosa, alla notifica del provvedimento gli si avvicinò e lo colpì allo zigomo destro con una testata di lieve entità, senza procurargli dolore né conseguenza alcuna. Subito dopo lo stesso calciatore si allontanava mestamente dal terreno di gioco ed a fine gara si scusava con lui per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • uditi l’Arbitro e la Reclamante; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame delle risultanze istruttorie, il comportamento del Bartolucci, da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco, sia stato parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità; • ritenuto, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, rimanendo comunque l’episodio, seppur deprecabile, circoscritto e grave più per il contenuto della gestualità che per le effettive conseguenze. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C. Nuova Folgore Ancona, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2007 la sanzione della squalifica comminata al calciatore Bartolucci Paolo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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