COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Virtus Moie, del 31.3.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 49 del 4.4.2007 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Virtus Moie, del 31.3.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 49 del 4.4.2007 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla S.S. Sampaolese Calcio la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per i fatti ascritti ad un proprio sostenitore durante ed a fine gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese chiedendo un’equa riduzione della sanzione impugnata, ritenuta sproporzionata rispetto all’accaduto. A dire della reclamante, non sarebbe stato un proprio sostenitore il responsabile dell’aggressione verbale nei confronti del Direttore di gara, ma un “infiltrato” di altra Società al solo fine di danneggiarla. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, per tutta la durata dell’incontro ed al termine dello stesso, un sostenitore della squadra locale lo insultava e lo minacciava. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, lo stesso individuo usciva dallo spogliatoio della squadra locale e passandogli vicino lo minacciava, proferendo anche un’espressione blasfema. Al termine della gara gli correva incontro, ma veniva trattenuto dai calciatori e dirigenti locali, mentre un altro sostenitore della Sampaolese gli dava una leggera spinta. Una volta all’interno del proprio spogliatoio, udiva dei colpi alla porta, ma l’episodio rimaneva circoscritto. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Dalle risultanze istruttorie i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano parzialmente ridimensionati nella loro obiettiva gravità, ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese riduce ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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