COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FERMANA CALCIO 1920 S.r.l. avverso decisioni merito gara Palombese – Fermana Calcio, del 17.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 41 del 21.3.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 09/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FERMANA CALCIO 1920 S.r.l. avverso decisioni merito gara Palombese – Fermana Calcio, del 17.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 41 del 21.3.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. La Commissione Disciplinare, - visto il reclamo come sopra proposto dalla Fermana Calcio 1920 S.r.l.; - ritenutane l’opportunità, sospende il presente giudizio e dispone ex art. 27, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, che l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. proceda agli accertamenti circa le modalità e l’autore delle violenze subite dall’Arbitro e svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti al termine della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra. RECLAMO A.S. FUTURA ‘96 avverso sanzioni merito gara Sarnano – Futura ‘96, del 21.4.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 132 del 24.4.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Parigiani Matteo, tesserato per l’A.S. Futura ‘96, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per essere stato espulso e per il comportamento tenuto nei confronti dell’Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘A.S. Futura ‘96, chiedendo, rilevatane l’eccessività, la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato di avere espulso il Parigiani per avere questi proferito una frase offensiva nei suoi confronti. Mentre stava estraendo il cartellino rosso, lo stesso calciatore gli appoggiava leggermente una mano sulla sua, facendoglielo così cadere. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dalle risultanze istruttorie, il comportamento del Parigiani sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. PQM accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Futura ‘96, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Parigiani Matteo. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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