COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°144 del 16/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. NUOVA MATENANA CALCIO avverso sanzioni merito gara Longobarda – Nuova Matenana Calcio, del 1.4.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 47 del 5.4.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°144 del 16/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. NUOVA MATENANA CALCIO avverso sanzioni merito gara Longobarda – Nuova Matenana Calcio, del 1.4.2007 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” - Com. Uff. n. 47 del 5.4.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno comminava al calciatore Scriboni Domenico, tesserato per l’A.S. Nuova Matenana Calcio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per il comportamento gravemente ingiurioso, minaccioso e violento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro al termine della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Nuova Matenana Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore Scriboni. Ad ulteriore sostegno della propria richiesta, la reclamante evidenziava l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Scriboni, espulso a fine gara per insulti e minacce nei suoi confronti, lo spinse con forza alle spalle due o tre volte, facendogli con ciò accelerare il passo. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Società reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal tesserato sanzionato. Dall’esame delle risultanze istruttorie che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, nella fattispecie in esame emerge la mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo della condotta dello Scriboni ai danni dell’Arbitro, essendo la stessa più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità dell’accaduto. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore, pur sempre riprovevole, ma di certo non eccessivamente grave, la Commissione ritiene congruo ridurre la sanzione comminatagli in prime cure. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S. Nuova Matenana Calcio, riduce a sei giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Scriboni Domenico. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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