COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°152 del 31/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. RIZZO ROCHY E DELL’A.P.D. COLLE 2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°152 del 31/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. RIZZO ROCHY E DELL’A.P.D. COLLE 2006. Con provvedimento del 29 marzo 2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver effettuato l’aggressione al calciatore della squadra avversaria sig. Clerici; • l’A.P.D. Colle 2006, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato, nonché ai sensi dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 62, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per la condotta dei soggetti non identificati. Con nota del 7 maggio 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 28 maggio 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il tesserato deferito e la Società, nella persona del Presidente pro-tempore. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per mesi cinque per Rizzo ed alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per l’A.P.D. Colle 2006. Il Rizzo, ammettendo l’episodio, consistito in un comportamento personale ed isolato, del quale dichiarava di averne compreso la negatività, concludeva chiedendo che gli fosse comminata la minima sanzione. La Società si rimetteva a giustizia. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, intervenute in dibattimento; • rilevato che dall’esame degli atti ed in particolare della Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. emerge che, nell’occasione, il Rizzo, per sua stessa ammissione, colpì il calciatore della squadra avversaria Clerici a mano aperta alla testa; • ritenuto che la condotta del Rizzo, della quale è il solo che deve rispondere, costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per la cui violazione non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito dall’art. 14 del C.g.s.; • ritenuto che la Società vada prosciolta dagli addebiti ad essa elevati per carenza di elementi probatori, in quanto né dagli atti né dalla Relazione dell’Ufficio Indagini, nella quale si legge che “dall’esame dei testi emergono dichiarazioni contrastanti che sembrano, ognuna, far gioco per i propri interessi”, emerge provata l’incolpazione relativamente alla condotta violenta di soggetti non identificati, presenti all’uscita degli spogliatoi, nei confronti del calciatore Clerici; • visti gli artt. 1 e 14 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, così decide: - commina al calciatore Rizzo Rocky la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara; - proscioglie dagli addebiti contestati l’A.P.D. Colle 2006.
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