COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°152 del 31/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO S.S. FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso esito gara Futsal Fabriano – Junior Mosaico, del 26.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°152 del 31/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO S.S. FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso esito gara Futsal Fabriano – Junior Mosaico, del 26.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, la S.S. Futsal Fabriano A.S.D. ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Brega Mauro, Manci Mattia e Bernabucci Francesco in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
La società Junior Mosaico A.S.D., controinteressata, in data 30 maggio 2007, faceva pervenire a questa Commissione proprie deduzioni.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per tardività, essendo qui pervenute in data 30 maggio 2007 e quindi oltre le ore 12,00 del giorno successivo al 27 maggio 2007, data di ricevimento del reclamo, così come disposto dalla normativa Federale in materia, pubblicata sul Com. Uff. n. 70 della F.I.G.C., sul Com. Uff. n. 111 del 13 marzo 2007 del Comitato Regionale Marche e sul Com. Uff. n. 46 del 14 marzo 2007 del Comitato Provinciale di Ancona;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è emerso che, alla data della gara in esame:
- il calciatore Bernabucci Francesco era regolarmente tesserato a favore della Junior Mosaico A.S.D.;
- i calciatori Brega Mauro e Manci Mattia non erano tesserati a favore della Junior Mosaico A.S.D., risultando gli stessi svincolati;
ritenuto pertanto che i ridetti calciatori Brega e Manci hanno partecipato alla gara in esame in posizione irregolare per difetto di tesseramento;
visti gli artt. 8 e 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva;
ritenuto che copia della presente decisione e degli atti del procedimento debbano essere rimessi al Presidente del Comitato Regionale Marche per le valutazioni e le iniziative di sua competenza in merito all’eventuale partecipazione ad altre gare, in posizione irregolare per difetto di tesseramento, dei calciatori Brega Mauro e Manci Mattia.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Futsal Fabriano A.S.D., per l’effetto infliggendo alla Junior Mosaico A.S.D. la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata.
Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni quindici al sig. Pellacchia Gianni, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed ai calciatori Brega Mauro e Manci Mattia la sanzione della squalifica per due giornate di gara ciascuno.
Ordina l’invio degli atti al Presidente del Comitato Regionale Marche per le iniziative di competenza in relazione all’eventuale partecipazione ad altre gare, in posizione irregolare per difetto di tesseramento, dei calciatori Brega Mauro e Manci Mattia.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per quanto sopra e per gli adempimenti di rito.
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