COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 06/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. CALCIO A 5 CORINALDO avverso sanzioni merito gara Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 1, spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 06/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. CALCIO A 5 CORINALDO avverso sanzioni merito gara Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 1, spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 250,00 all’A.S. Calcio a 5 Corinaldo “per avere durante la gara alcuni propri sostenitori insultato e minacciato i giocatori della squadra avversaria, provocando la loro reazione, degenerando in una rissa”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Calcio a 5 Corinaldo chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria, in quanto la responsabilità dei fatti contestati sarebbe da ascrivere ai sostenitori della società Ostrense Calcio a 5, accorsi “per saldare vecchie ruggini” con la squadra avversaria, e non ai propri. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ribadito le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato quanto asserito dalla reclamante precisando che i fatti contestati ai sostenitori dell’A.S. Calcio a 5 Corinaldo in realtà furono posti in essere, con assoluta certezza, da quelli della società Ostrense Calcio a 5, militante nello stesso Campionato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • uditi l’Arbitro e la Reclamante; • ritenuto che il gravame debba essere accolto in ragione delle motivazioni ivi addotte ed alle quali si rinvia integralmente; • ritenuto quindi di dover addivenire alla richiesta di annullamento della sanzione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti che intenderà adottare per i comportamenti e nei confronti dei sostenitori della società Ostrense Calcio a 5. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S. Calcio a 5 Corinaldo, annulla l’impugnata delibera e rimette gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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