COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°157 del 07/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FIVE PESARO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Five Pesaro – Atletico Urbino, dell’11.5.2007 – Play-out Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 144 del 16.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°157 del 07/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FIVE PESARO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Five Pesaro – Atletico Urbino, dell’11.5.2007 – Play-out Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 144 del 16.5.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Five Pesaro A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento ascritto ai sostenitori locali al termine della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Five Pesaro A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione al minimo della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante che in realtà il pubblico, entrato in campo al termine dell’incontro, altro non era che un gruppo di giocatori amatoriali che avrebbero dovuto disputare, sullo stesso campo, la gara successiva. Fu il portiere della squadra avversaria, deluso ed arrabbiato, a scagliarsi contro alcuni di loro. A quel punto, il dirigente addetto all’Arbitro ed alcuni calciatori locali, si adoperarono per allontanarli. L’Arbitro, sentito a chiarimenti, ha riferito che, a fine gara, entrarono in campo alcuni sostenitori locali, che provocarono il portiere della squadra ospite, il quale a sua volta si scagliò contro di loro, innescando così una colluttazione alla quale parteciparono le predette persone del pubblico ed i giocatori delle due squadre. Nessuno dei dirigenti presenti, nonostante esplicito invito da parte degli arbitri in tal senso, si attivò per sedare gli animi. I ragazzi entrati in campo per disputare la gara successiva nulla avevano a che fare con quanto in precedenza accaduto. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto della categoria di appartenenza della stessa e dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Five Pesaro A.S.D., riduce ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo
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