COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°157 del 07/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. avverso sanzioni merito gara Borgo Rosselli – Piane di Montegiorgio, del 12.5.2007 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 147 del 17.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°157 del 07/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. avverso sanzioni merito gara Borgo Rosselli – Piane di Montegiorgio, del 12.5.2007 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 147 del 17.5.2007. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Manzionna Giuseppe, tesserato della C.S. Borgo Rosselli A.S.D., la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009 per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro e per averlo poi colpito con la mano aperta sul collo, causandogli forte dolore; a seguito della violenza subita, lo stesso Giudice di gara decretava la fine anticipata dell’incontro. Avverso la sanzione della squalifica inflitta al Manzionna, la C.S. Borgo Rosselli A.S.D. ha proposto rituale reclamo, invocandone una congrua riduzione. Riconosceva la reclamante l’errore commesso dal proprio tesserato, ma ne ridimensionava la gravità asserendo che in realtà fu un gesto di stizza per la sua espulsione, senza alcun intento di violenza, lasciando infatti il terreno di gioco subito dopo, senza ulteriori deprecabili atteggiamenti. Ad ulteriore supporto della propria richiesta, la Società richiamava il corretto comportamento pregresso del proprio calciatore. Ascoltato a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Manzionna, espulso per offese nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento, gli si avvicinò e lo colpì al collo con una forte manata che gli procurava intenso dolore. Lo stesso, che comunque aveva già posto fine all’aggressione, venne poi allontanato dal suo capitano. Per le conseguenze del colpo subito, l’Arbitro decretava la sospensione definitiva dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del calciatore Manzionna in ordine ai fatti ascrittigli; • ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del gesto violento posto in essere nei confronti del Direttore di gara dal tesserato sanzionato, il cui comportamento pertanto deve essere valutato come grave e deplorevole, ancorchè circoscritto; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Manzionna per come accertata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla C.S. Borgo Rosselli A.S.D., per l’effetto riducendo al 28 febbraio 2009 la sanzione della squalifica del calciatore Manzionna Giuseppe. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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