COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. ATLETIKO TRODIKA avverso sanzioni merito gara Osimo Stazione – Atletiko Trodika, del 19.5.2007 – Finale Play-off Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 147 del 24.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. ATLETIKO TRODIKA avverso sanzioni merito gara Osimo Stazione – Atletiko Trodika, del 19.5.2007 – Finale Play-off Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” - Com. Uff. n. 147 del 24.5.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Broda Mauro, tesserato per l’A.S.D. Atletiko Trodika, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007, “per aver insultato un giocatore di colore della squadra avversaria, con frasi razziste. Allontanato.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletiko trodika, chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al proprio tesserato ovvero, in riforma dell’impugnato provvedimento, la riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A dire della reclamante il Broda, rivolgendosi ai suoi giocatori in panchina, si sarebbe lamentato per uno specifico comportamento antisportivo tenuto da un calciatore della squadra avversaria, ma non avrebbe pronunciato la frase razzista ascrittagli. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo giocatori e dirigenti della propria squadra ed un dirigente della squadra avversaria. Alla richiesta audizione il rappresentante della Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il secondo Arbitro, ha precisato di avere allontanato l’allenatore Broda perchè rivolgendosi ad un giocatore di colore della squadra avversaria lo offendeva con espressione discriminatoria, ripetuta almeno due volte. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro e la Reclamante;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;  ritenuta provata la responsabilità del Broda in ordine alle violazioni ascrittegli per essere stato lo stesso indicato dal secondo Arbitro, con assoluta certezza, come l’autore delle espressioni offensive e discriminatorie nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria;  rilevato che a norma dell’art. 9 bis del Codice di giustizia sportiva i tesserati che pongono in essere comportamenti discriminatori sono puniti con la squalifica non inferiore a due mesi;  ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, pur a fronte del permanere della responsabilità del Broda per come accertata, avuto riguardo ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico). P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletiko Trodika, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del tecnico Broda Mauro al 30 settembre 2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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