COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CARUBINI PIETRO, MORBIDELLI EGISTO E SIEPI ROBERTO E DELL’A.S.D. U.S. CANTIANESE CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CARUBINI PIETRO, MORBIDELLI EGISTO E SIEPI ROBERTO E DELL’A.S.D. U.S. CANTIANESE CALCIO. Con provvedimento del 22 maggio 2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - il sig. Carubini Pietro, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante dell’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver permesso che un calciatore esercitasse, nella stagione sportiva 2005/2006, l’attività in forza della società Cantianese, in assenza di tesseramento; - il sig. Morbidelli Egisto, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver sottoscritto le distinte di gara, nella stagione sportiva 2005/2006, certificando in tal modo la regolarità delle posizioni dei calciatori schierati; - il calciatore Siepi Roberto della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere svolto, nella stagione sportiva 2005/2006, attività di calciatore per la Cantianese in assenza di tesseramento per la medesima Società; - l’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante ed al proprio Dirigente accompagnatore, all’epoca dei fatti. Con nota del 24 maggio 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 18 giugno 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutte le parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., riportandosi agli atti per le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni: all’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio quindici punti di penalizzazione; al calciatore Siepi Roberto la sanzione della squalifica di mesi quattro; ai dirigenti la sanzione dell’inibizione di anni uno ciascuno. Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità della Società. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; • rilevata preliminarmente l’ammissibilità del deferimento, avendo lo stesso ad oggetto non l’impugnazione della regolarità delle gare, per la quale è previsto il termine perentorio di decadenza di cui all’art. 42, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, ma esclusivamente la violazione regolamentare per l’utilizzazione in gare di un calciatore in posizione irregolare per difetto di tesseramento, per il quale nessuna decadenza del potere di deferimento si è quindi verificata nel caso in esame; • esperiti i necessari accertamenti presso il Comitato Regionale Marche, dai quali è emerso che il calciatore Siepi Roberto, nel periodo settembre/dicembre 2005, ha partecipato alle gare della sua squadra, quanto al tesseramento in posizione regolare, risultando lo stesso tesserato dal 2 settembre 2005 al 15 dicembre 2005 a favore dell’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio; • ritenuta pertanto l’infondatezza delle accuse contestate ai deferiti, dalle quali pertanto gli stessi devono essere assolti. P.Q.M. proscioglie dagli addebiti contestati Carubini Pietro, Morbidelli Egisto, Siepi Roberto e l’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio.
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