COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Leonessa Montoro – Pietralacroce, del 26.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 58 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Leonessa Montoro – Pietralacroce, del 26.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 58 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, a seguito dei gravi fatti verificatisi nel corso ed al termine della gara in esame, comminava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 400,00 alla Polisportiva Leonessa Montoro; - squalifica fino al 30 giugno 2008 ai calciatori Gatto Luca e Santoni Maurizio; - squalifica per otto gare effettive al calciatore Fabi Mirco; - squalifica per sette gare effettive ai calciatori Simonetti Francesco, Riderelli Michele e Tittarelli Marco, - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Peruzzini Samuele; - squalifica per due gare effettive al calciatore Pettinari Gianni. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Leonessa Montoro, lamentando l’eccessività delle sanzioni impugnate e chiedendone, pertanto, un’equa riduzione. Deduceva la reclamante che: - Gatto tenne una condotta certamente non giustificabile, ma senza il fine di provocare del male o conseguenze fisiche all’Arbitro, che affrontò a muso duro, ma senza colpirlo volontariamente; lo stesso calciatore minacciò gli avversari con il pugno e non con una pietra, come erroneamente refertato; - Santoni si rivolse all’Arbitro solo verbalmente, senza mai insultarlo; - Fabi si limitò a protestare per essere stato espulso per somma di ammonizioni; - Simonetti sarebbe stato sanzionato per il solo fatto di essere il capitano e quindi il portavoce; - Riderelli, Tettarelli, Peruzzini e Pettinari sarebbero tutti assolutamente estranei ai fatti, essendosi limitati ad avvicinare l’Arbitro in campo per chiedergli spiegazioni, senza null’altro; - nessuno dei presenti vide né fu informato dell’episodio del sostenitore che avrebbe colpito l’Arbitro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato, in occasione dell’espulsione del giocatore Fabi, circondato dai calciatori Tittarelli, Simonetti, Riderelli, Santoni e dallo stesso Fabi, tutti tesserati della Polisportiva Leonessa Montoro, i quali lo insultarono, lo minacciarono e gli diedero delle violente spinte, con veri e propri colpi, provocandogli particolare dolore allo sterno e facendolo spostare di due o tre passi in tutte le direzioni; il Santoni lo attinse anche con uno sputo alla nuca. Il calciatore Gatto, giunto successivamente nei pressi dell’Arbitro, lo colpì con una violenta testata allo zigomo destro. Il Peruzzini, espulso per doppia ammonizione, rientrava in campo dopo la fine anticipata della gara, partecipando all’aggressione verbale nei confronti dell’Arbitro. Un sostenitore locale, entrato sul terreno di gioco dopo la sospensione definitiva dell’incontro, attraverso due cancelli - chiusi alla verifica arbitrale, ma poi aperti - correndo ed alle spalle, colpiva con uno schiaffo alla testa un Assistente Arbitrale e, successivamente, raggiungeva l’Arbitro con uno schiaffo alla nuca. Il Gatto infine veniva visto minacciare i giocatori avversari con una grossa pietra in mano, che gli veniva tolta dai dirigenti di entrambe le società. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare, comminata al calciatore Pettinari Gianni, in quanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. In punto di fatto, risulta provata la responsabilità del sostenitore e dei tesserati dell’odierna reclamante in ordine alle violazioni loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro. La Commissione ritiene che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, devono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico protetto dall’Ordinamento sportivo della incolumità fisica dell’arbitro, potendo provocare altresì allarme sociale e disordini in campo. Le modalità e quindi la gravità specifica dei fatti in esame impongono la conferma della durata delle sanzioni inflitte ai calciatori Gatto, Santoni, Fabi e Peruzzini, mentre per i giocatori Simonetti, Riderelli e Tittarelli, non solo non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni loro comminate, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità delle stesse ivi inflitte, alla luce della normativa di cui all’art. 14, comma 2bis, lett. d) che prevede la sanzione della squalifica minima per otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione comminata in prime cure ai calciatori responsabili e sanzionati con la squalifica per sette gare. Quanto alla sanzione comminata alla Società, occorre ricordare che il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. La pena pecuniaria pertanto deve essere confermata, anche per quanto attiene la misura, non sussistendo ragioni per addivenire alla sua riduzione, apparendo la stessa del tutto proporzionata alla gravità dei fatti in esame. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Leonessa Montoro, così decide: a) lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica per due giornate di gara comminate al tesserato Pettinari Gianni, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; b) lo respinge nel resto ed ordina incamerarsi la relativa tassa; c) in riforma della decisione impugnata, commina la sanzione della squalifica per otto giornate di gara ciascuno ai calciatori Simonetti Francesco, Riderelli Michele e Tittarelli Marco.
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